Una nuova opportunità di sviluppo economico per le imprese edili
Il notevole risparmio dovuto dall’eliminazione dell’installazione delle strutture provvisionali per i lavori dimostra la convenienza nella scelta delle imprese che lavorano su funi.
Ormai da diversi anni, in tutta Italia, si sta assistendo ad un aumento sempre più massiccio di offerte per lavori edili, di piccola entità, con notevoli ribassi sui costi di intervento. Tutto questo inizialmente ha generato un momento di insicurezza e sfiducia nei confronti delle imprese edili che proponevano, apparentemente a prezzi stracciati, interventi escludendo le opere provvisionali (ponteggio o l’utilizzo di mezzi meccanici etc..).
Come è possibile svolgere interventi, come ad esempio messa in sicurezza di intonaci di un edificio condominiale, senza opere provvisionali?
Dopo aver predisposto degli ancoraggi, sicuri e verificati, ed aver predisposto apposite funi con relativi discensori, l’operatore attraverso l’utilizzo di imbracature può tranquillamente eseguire i lavori per i quali è stato incaricato. Attraverso questa tecnica innovativa è possibile muoversi abbastanza velocemente verso l’alto e verso il basso, ed è anche possibile effettuare movimenti orizzontali cosi da poter raggiungere con facilità qualunque punto della struttura.
Generalmente gli interventi proposti possono essere:
– Interventi di manutenzione degli edifici condominiali:
tra gli interventi relativi a questa categoria possono essere inclusi demolizione dell’intonaco di facciata o rivestimenti di vario tipo ed eventualmente il successivo risanamento, possono essere ripristinati interi balconi, possono essere sostituite le gronde o eventualmente riparate;
– Interventi sulle coperture dei fabbricati:
tra gli interventi relativi a questa categoria possono essere inclusi interventi di impermeabilizzazione dele coperture, interventi su canne fumarie, installazione Linea Vita, interventi inerenti le scossaline e sostituzione tegole.
Quali sono quindi i vantaggi reali quando si affida uno degli incarichi descritti in precedenza?
Certamente la questione economica risalta subito poiché nel computo metrico non sono considerate le opere provvisionali (ponteggio, piattaforma aerea, etc.) e abbattendo cosi notevolmente i costi e i tempi di realizzazione.
Attraverso questa tecnica si riesce a raggiungere porzioni di fabbricati prima inaccessibili mediante i sistemi tradizionali, si risolvono i noti problemi di impedimento visivo per le attività commerciali (grazie alla mancata presenza di ponteggi) e problemi inerenti il rischio di intrusione all’interno delle proprietà.
- Pubblicato il Lavori su fune
Classificazione Linea vita UNI EN 795
Le coperture rappresentano oggi quei luoghi in cui si verificano più del 50% delle morti bianche in edilizia. Frequentemente sono soggette ad interventi di manutenzione, utilizzate come siti temporanei di lavoro oppure utilizzate come zone di passaggio, nella maggior parte dei casi gli infortuni sono causati dalla mancanza dell’utilizzo di sistemi di sicurezza che limitano la “caduta dall’alto”. Proprio “la caduta dall’alto” è il primo rischio da valutare. E’ da considerare il più importante poiché quando avviene si ha un’alta incidenza di incidenti gravi.
Tra i pericoli principali:
– Cadute (inciampare, scivolare, perdere l’equilibrio);
– Sfondamenti di coperture dei tetti;
– Cadute dall’alto oltre il bordo del tetto.
Molto spesso questo problema in fase di progettazione viene trascurato dando indicazioni insufficienti credendo che il solo utilizzo di DPI possa essere una soluzione soddisfacente.
Tra le soluzioni utilizzabili per ridurre il rischio di caduta dall’alto:
1.- Installazione di parapetti (D.Lgs 81/08 art. 126 e allegato IV): rappresento una soluzione molto efficace sia per ridurre al massimo la caduta dall’alto dell’operatore sia per ridurre il rischio di caduta di utensili, dopo opportune verifiche (le caratteristiche minime prestazionali dei parapetti sono riportati nelle Norme tecniche per le costruzioni. D.M. 14/01/2008) possono essere usati anche come elementi di ancoraggio. Ci sono comunque degli aspetti negativi che influiscono sulla loro scelta ovvero l’impatto visivo (superabile con l’installazione di un parapetto mobile che si abbassa ad intervento concluso).
2.- Installazione punti di ancoraggio UNI EN 795: per piccole coperture è possibile prevedere l’installazione di punti di ancoraggio conformi alla UNI EN 795 che permette all’operatore il fissaggio del dispositivo di protezione individuale anticaduta. Questa soluzione permette all’operatore di muoversi intorno al punto di ancoraggio progettato per resistere a forze applicate orizzontali, verticali ed inclinate. I punti di ancoraggio si dividono in classi:
– Classe A: la classe A si suddivide in classe A1 e A2. La classe A1 sono progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate. La Classe A2 sono progettati per essere fissati su coperture inclinate è utilizzati in direzione della pendenza della falda.
– Classe B: sono i punti di ancoraggio provvisori, vengono applicati sulle strutture esistenti attraverso morsetti o guide scorrevoli. Resiste a forze dinamiche di debole intensità, può fermare la caduta di una persona lungo una copertura di pendenza massima 30°, ad es. treppiedi con punto di ancoraggio, gli ancoraggi mobili per travi in acciaio, fettuccia etc…
– Classe E: quando non si ha la possibilità di trovare punti adatti per installare punti di ancoraggio delle altre classi è possibile utilizzare questa classe, ovvero utilizzare dei corpi morti come punti di ancoraggio. Scegliendo questo sistema si evita bucature nella copertura ma risulta costoso ed aumenta il carico sulla struttura della copertura.
3.- Installazione Linea Vita UNI EN 795:
Classe C: è adatta per tutte le coperture soprattutto per quelle che hanno una maggiore estensione lineare, inoltre comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (che devia dall’orizzonte per non più di 15°). E’ composta da materiali di vario tipo e comprende:
– Elementi posti all’estremità del sistema: (paletti, piastre ecc..) sono elementi posti nel punto iniziale e terminale della linea vita. Quando il sistema copre distanze ampie sono previsti anche degli elementi Intermedi.
– Tenditori: posti alle estremità del sistema permettono di regolare la tensione del sistema.
– Linea di Ancoraggio: fune metallica.
La Classe C è adatta per essere utilizzata da tutti gli operatori che si muovono sulle coperture in presenza di impianti fotovoltaici, antenne, camini ecc.
Classe D: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali. Possono essere di alluminio o in acciaio, e comprendono anche un carrello sul quale l’operatore risulta agganciato avendo un’ampia libertà di movimento.
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Requisiti per i lavori in quota mediante funi
Nel Decreto Legislativo n°81 del 2008, l’art. 116 dal titolo “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”, sono presenti indicazioni per i lavoratori che operano in quota mediante funi.
Il comma 1, indica i requisiti per chi impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi:
- Almeno due funi ancorate separatamente (fune di lavoro, fune di sicurezza);
- Imbracature idonee collegate alla fune di scurezza;
- Utilizzo di meccanismi di ascesa e discesa (dotati di un sistema autobloccante) collegati alla fune da lavoro, e di un dispositivo mobile contro le cadute che il lavoratore durante il lavoro agganciata alla fune di sicurezza;
- Tutti gli attrezzi utilizzati devono essere agganciati all’imbracatura o al sedile mediante accessori di vario tipo;
- Definire un programma dei lavori, da tenere sui luoghi di lavoro per esibirlo in caso di controllo dagli organi di vigilanza, in cui inserire “un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro”;
l’articolo 116, oltre a definire i requisiti tecnici indispensabili, obbliga il datore di lavoro a fornire la formazione adeguata ai lavoratori coinvolti nei lavori mediante funi (art. 116 comma 2), e inoltre stabilisce che la formazione, teorico-pratica, deve affrontare i seguenti argomenti (art. 116 comma 3):
“ – l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
– l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
– l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
– gli elementi di primo soccorso;
– i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
– le procedure di salvataggio.”
Come si fa a verificare le strutture idonee per lo svolgimento della formazione prevista nel D.Lgs 81/08 art. 116 comma 3? Quali sono i requisiti minimi dei soggetti formatori?
L’articolo 116 comma 4 per definire i soggetti formatori idonei per lo svolgimento per la formazione dei lavori mediante funi rimanda al ALLEGATO XXI che al punto 1 “ Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”:
“Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
– Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro;
– ISPESL;
– Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
– Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
– Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.”
Quindi per i lavoratori che si occupano di lavori mediante funi, devono frequentare corsi specifici di formazione che preveda anche un modulo pratico in cui poter simulare situazioni che si possono verificare durante le fasi di lavoro.
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